Art. 1.
(Introduzione dell'articolo 01 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39).

      1. All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è premesso il seguente:

      «Art. 01. - (Titolari del diritto di asilo). - 1. Il diritto di asilo, nel territorio dello Stato, è garantito:

          a) allo straniero o all'apolide al quale è riconosciuto lo status di rifugiato previsto dalla Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e dal protocollo relativo allo statuto dei rifugiati, adottato a New York il 31 gennaio 1967, reso esecutivo dalla legge 14 febbraio 1970, n. 95, e che, trovandosi fuori dal Paese del quale è cittadino o, se apolide, nel quale aveva residenza abituale, non può o non vuole avvalersi della protezione di tale Paese a causa del fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, di religione, di nazionalità, di appartenenza a un determinato gruppo sociale o etnico ovvero per le sue opinioni politiche;

          b) alle donne straniere o apolidi che sono state vittime di violenza fisica o psicologica o sessuale per la loro appartenenza al genere femminile, o per le quali sussiste il pericolo di subire tali violenze;

          c) agli stranieri o agli apolidi che sono stati vittime di violenza fisica o psicologica o sessuale a motivo del loro orientamento sessuale, o per i quali sussiste il pericolo di subire tali violenze;

          d) allo straniero o all'apolide che non può o non vuole avvalersi della protezione

 

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del Paese del quale è, rispettivamente, cittadino o residente abituale, in quanto effettivamente impedito nell'esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana ed esposto a pericolo attuale per la vita propria o dei propri familiari ovvero a restrizioni gravi della libertà personale.

      2. Ai fini di cui al presente decreto, con il termine di "rifugiato" si intende qualsiasi straniero o apolide cui è stato riconosciuto il diritto di asilo, salvo che sia diversamente disposto».